L’indennità di accompagnamento – di Stefano Ciatti
L’emendamento presentato interviene anche sull’indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ridefinendo i requisiti medico-legali per il riconoscimento di tale provvidenza.
Fino ad oggi la definizione esatta era data all’articolo 1, comma 2, lettera b) che prevedeva la concessione “ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
Più stringente la nuova definizione medico-legale:
“ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità permanente di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere il complesso degli atti elementari della vita, abbisognano di una assistenza continuativa”.
L’intento chiarissimo è quello di restringere notevolmente il novero dei possibili titolari di indennità di accompagnamento solo a casi di gravissima e totale compromissione dell’autonomia nel suo senso più restrittivo.
La relazione all’emendamento è, in tal senso, molto significativa:
“In primo luogo si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l’aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o ortesi”.
La persona anziana che si sposta lentissimamente con l’aiuto di un tripode ne rimarrebbe esclusa.
E la relazione prosegue con precisazioni sull’impossibilità a compiere in autonomia il complesso degli atti elementari della vita. “La ratio della norma tende a tutelare quelle situazioni nelle quali, annullata la capacità lavorativa dell’individuo, l’infermità è di grado tale da abolire l’autonomia della persona in rapporto alla vita fisiologica (igiene personale, assunzione dei pasti, assunzione della terapia farmacologica, vestizione, ecc.)”.
Una situazione, quindi, gravissima. Perché?
“La rigorosa precisazione medico-legale della situazione di bisogno si rende necessaria per ovviare ad interpretazioni estensive della norma che attrarrebbero nella sfera di tutela anche soggetti in grado di svolgere in accettabile autonomia la quasi totalità degli atti del quotidiano e necessitanti – in linea teorica – anche di un solo intervento al giorno, espletabile da servizi integrati, previsti pressoché ovunque da norme attuative specifiche”.
Si tratta di una nuova definizione di estrema pericolosità, vista anche l’assenza totale di indicatori e di scale di valutazione dell’autonomia personale, pur presenti e consolidati nella letteratura scientifica internazionale.….
Stefano Ciatti


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